Presidente: Grazia Longobardi
Vice Presidente: Vittorio Vernazzano
Segretario: Margherita Viotti
Tesoriere: Uriele Valdinoci
Associazione di Promozione Sociale
Maniman Teatro
Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita in Genova l’Associazione, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, e ai sensi della l. r. 42/2012, denominata “Associazione di Promozione Sociale Maniman Teatro”.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 – Natura e Scopo
L’Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza.
L’Associazione ha carattere apolitico, apartitico, areligioso. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e può organizzare attività quali:
L’Associazione ha lo scopo primario di favorire e promuovere attività culturali, educative, formative, ricreative e sociali in qualsiasi campo dell’arte, del pensiero e dello spettacolo, con particolare attenzione alla pratica, alla diffusione e alla promozione della cultura teatrale e dell’Improvvisazione Teatrale.
Art.3 – Anno sociale e esercizio finanziario
L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il primo anno sociale decorrerà dalla data di costituzione dell’Associazione e avrà termine il 31/12/2010.
L’esercizio economico-finanziario coincide con l’anno sociale.
Art. 4 –Soci
Sono ammessi a fare parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità.
Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione all’Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all’instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell’interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.
All’atto dell’ammissione l’associato si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura
fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello
statuto e dei regolamenti emanati.
Gli associati dell’Associazione possono essere :
Sono associati fondatori coloro che sono intervenuti e hanno costituito l’Associazione. Tra essi vengono eletti, al momento dell’atto costitutivo, i membri del Consiglio Direttivo che restano in carica per 1 anno.
Sono associati ordinari coloro che si associano per partecipare alla vita e alle attività dell’Associazione.
In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Non è ammessa l’adesione temporanea all’Associazione; la quota associativa non è trasmissibile.
Art. 5– Diritti e Doveri degli associati
Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
Tutti gli associati hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal
presente statuto; in particolare, gli associati hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci,
rendiconti e registri dell’Associazione.
L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l’esterno dell’Associazione deve essere
animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità
e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.
Tutti gli associati hanno inoltre diritto a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento e diritto ad essere informati sulle iniziative indette dal Consiglio Direttivo
Art. 6 –Recesso ed esclusione dell’associato
L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
L’associato può essere escluso dall’Associazione nei seguenti casi:
versamento richiesto;
L’esclusione dell’associato è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all’interessato.
Gli associati receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno
alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 7 – Organi sociali
Gli organi sociali sono:
Art. 8– Assemblea generale degli associati
L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione, costituita dai soci fondatori ed effettivi.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante:
L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata:
Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento
dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 9– Compiti dell’assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti.
La convocazione dell’Assemblea viene fatta, con preavviso di almeno 7 giorni, mediante lettera raccomandata A/R, o mediante i sistemi telematici utilizzati nella prassi comune e ritenuti idonei, quali fax ed e-mail, espressamente indicati dagli associati, da conservare su supporto cartaceo.
L’Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati
per delega.
Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone
o in ogni caso in cui l’Assemblea lo ritenga opportuno.
Ogni associato ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare un massimo di 2 deleghe.
Art. 10– Compiti dell’assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:
Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare ed a essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell’Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia.
La convocazione dell’Assemblea Straordinaria viene fatta, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante lettera raccomandata A/R, o mediante i sistemi telematici utilizzati nella prassi comune e ritenuti idonei, quali fax ed e-mail, espressamente indicati dagli associati, da conservare su supporto cartaceo.
Art. 11– Consiglio Direttivo
“L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’assemblea e che agisce su delega della stessa, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri)“
Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 anni, dal primo aprile al 30 marzo, e i suoi componenti sono rieleggibili. La carica di Consigliere è svolta a titolo gratuito.
Possono ricoprire cariche direttive i soli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative e non in stato di morosità, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
La convocazione del consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure:
1) Presidente
2) Vice Presidente
3) Segretario
4)Tesoriere
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Al termine di un mandato, qualora il nuovo Consiglio Direttivo non sia ancora eletto (per qualsiasi motivo non doloso), il Consiglio Direttivo uscente resta in carica fino alla conclusione delle elezioni.
Ai fini del regolare svolgimento delle attività sociali, il Consiglio Direttivo può conferire incarichi agli associati volontari, in base alle competenze e alle disponibilità. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Art. 12 –Presidente dell’Associazione
Il Presidente dell’Associazione è il legale rappresentante e svolge la carica a titolo gratuito. È eletto dall’Assemblea dei soci ed è rieleggibile. Convoca e presiede l’Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.
Art. 13 – Vice Presidente dell’Associazione
Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento, anche temporaneo, di quest’ultimo, e ne assume le funzioni nei casi previsti dal presente statuto.
Art. 14 – Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.
Art. 15 – Tesoriere
Il Tesoriere, nominato dai membri del Consiglio Direttivo all’interno dello stesso:
Art. 16 –Bilancio
Il bilancio d’esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell’Associazione almeno venti giorni prima dell’Assemblea convocata per la sua approvazione e può essere consultato da ogni associato.
L’Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre 4 mesi.
Dal bilancio consuntivo debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
L’eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere destinato a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell’Associazione.
Art. 17 – Dimissioni e/o esclusione di un membro del Consiglio Direttivo
Un membro del Consiglio Direttivo cessa di farne parte nei seguenti casi:
Nel caso in cui venissero a mancare, per dimissioni volontarie o per esclusione, uno o più membri del Consiglio Direttivo durante il corso dell’esercizio, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci per surrogare i mancanti. I sostituti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 18 – Fondo patrimoniale
L’Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio finanziamento e per lo svolgimento delle attività da:
In caso di ritardato pagamento di somme dovute dagli associati, per causa non imputabile all’Associazione, sono dovuti gli interessi di mora al 5% annuo.
Le quote associative annuali sono dovute per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L’associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l’anno solare in corso.
L’amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’Associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati nonché, per quanto riguarda le erogazioni liberali di associati e di terzi, alla conservazione della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni d’imposta ed alle deduzioni dal reddito imponibile.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l’Associazione, dopo la liquidazione, ha l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.
I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell’Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.
Art. 19 – Sezioni
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 20 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci, di cui all’art. 11 con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci..
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà sentito il parere vincolante e obbligatorio del Consiglio Direttivo in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
La devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di Promozione Sociale di finalità similari, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662.
Art. 21 – Regolamento interno
Per ulteriori dettagli sulle regole interne all’associazione si rimanda al regolamento interno, redatto dal Consiglio Direttivo.
Art. 22 –Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi in materia.
Il Foro competente per ogni controversia legale che dovesse insorgere tra gli associati e verso terzi è quello di Genova.
Il presente statuto è stato depositato in data 30 novembre 2010 e modificato con Assemblea Straordinaria degli Associati in data 30 novembre 2011 e in data (data assemblea straordinaria 2015).
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